Art. 2.
(Politiche locali e integrate per la sicurezza).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni volte al conseguimento di un'ordinata e civile convivenza nelle città e nel loro territorio esercitate attraverso le competenze proprie dei comuni, delle province e delle regioni;

          b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte a integrare le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto della criminalità e di ordine pubblico.

 

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